Descrizione completa del bando
II bonus pubblicità è il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali riconosciuto a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.
Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
Tipologia di interventi ammissibili
Il credito d’imposta è riconosciuto a fronte degli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione.
Investimenti esclusi
Pubblicità su apparecchiature e vetture , volantini cartacei periodici , pubblicità mediante affissi e display, pubblicità su cartellonistica, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, pubblicità su schermi di sale cinematografiche.
Entità e forma dell'agevolazione
Il credito d’imposta è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, ed è utilizzabile unicamente in compensazione con modello F24. Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.
Scadenza
La domanda per il 2019 va presentata dal 1° al 31 ottobre 2019. L'ordine cronologico di presentazione delle domande non è più rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione.
Procedura
soggetti interessati presentano la domanda di fruizione del beneficio nella forma di una comunicazione telematica (una “prenotazione”) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia.